Agevolazioni Fiscali
Ricordati di conservare la ricevuta del tuo versamento o bonifico in modo da poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.
Tutte le donazioni a nostro favore sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari intestati ad Baobab Perugia ODV recanti la clausola “non trasferibile”, carte di credito, anche prepagate.
L’appartenenza dell’Associazione Baobab al settore delle ONLUS conferisce ai suoi sostenitori (privati, imprese, società ed enti) significativi vantaggi fiscali.
Queste sono le norme che regolano le agevolazioni fiscali:
- l’art. 14 della legge 80/2005, in base al quale ogni donazione, a determinate condizioni, è Deducibile dal reddito complessivo (sia per le persone fisiche che per i soggetti Ires).
- il D.L. 4.12.97 n. 460, art. 13 il quale dice che, in alternativa alla precedente modalità, ogni donazione a favore delle Onlus è Detraibile dall’imposta (per le persone fisiche) o Deducibile dal reddito d’impresa.
- Per le persone fisiche: è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle Olus, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15-bis del D.P.R. 917/86) oppure, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle Olus, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005).
- Per le imprese: è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/86) oppure, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005).
N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.